Il bilancio delle Società di Capitali

Il bilancio d’esercizio è un documento di derivazione contabile mediante il quale gli amministratori forniscono la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società al termine del periodo amministrativo e del risultato economico conseguito nell’esercizio.
Esso è:
- uno strumento di conoscenza della gestione e dei suoi risultati per coloro i quali compete l’amministrazione della società;
- uno strumento di comunicazione di informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale nei confronti di una molteplicità di soggetti che in vario modo sono interessati agli andamenti aziendali e che si collocano sia all’interno dell’azienda, sia all’esterno di essa.
La Normativa Civilistica per le società di capitali prevede la redazione obbligatoria di 3 documenti contabili a forma e struttura obbligatorie. Essi sono:
- STATO PATRIMONIALE (evidenzia la struttura e l’entità del patrimonio al termine del periodo amministrativo; è il prospetto chiamato a fornire la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società).
- CONTO ECONOMICO (dà la dimostrazione del risultato economico conseguito nell’esercizio);
- NOTA INTEGRATIVA (destinata a chiarire, completare e analizzare alcuni dati contenuti nei documenti contabili: il C/Ec. e la S.P.).
La normativa civilistica sul bilancio delle società di capitali è rivolta essenzialmente alla tutela degli interessi di terzi, attraverso una serie di disposizioni che puntano ad assicurare la correttezza delle determinazioni di fine periodo.

I soggetti economici interessati al bilancio sono:

- soggetti che investono a titolo di rischio
- soggetti che investono a titolo di credito (finanziatori e creditori operativi)
- fisco
- dipendenti
- concorrenti
- potenziali azionisti ecc.

Articoli del Codice Civile che disciplinano la formazione del bilancio:

Art 2423 = Clausola generale
Art 2423 bis = Principi di Redazione
Art 2426 = Criteri di Valutazione
Struttura del bilancio:
Art 2424 = Stato Patrimoniale
Art 2425 = Conto Economico
Art 2427 = Nota Integrativa

Art 2423 (clausola generale): Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la Situazione Patrimoniale e Finanziaria della società e il risultato economico conseguito nell’esercizio.
- La chiarezza si persegue rispettando la forma, la struttura e il contenuto degli schemi di bilancio previsti dalla Normativa, il tutto in modo da essere comprensibile anche da persone di media cultura.
- La verità e la correttezza del bilancio si perseguono applicando correttamente i principi di redazione, i criteri di valutazione e i principi contabili.

Art 2423 bis (Principi di Redazione): I principi di redazione sono regole fondamentali che i redattori devono osservare nel processo di formazione dei conti annuali. Essi sono cinque:
1. Principio Della Prudenza
Esso porta, in linea generale, ad escludere gli utili sperati, e ad inserire nel bilancio gli utili effettivamente realizzati nel periodo amministrativo e a far partecipare al reddito d’esercizio tutti i costi, gli oneri, i rischi e le perdite di competenza, anche se si sono venute a sapere dopo la chiusura dell’esercizio.
2. Principio Della Continuità Aziendale
Le valutazioni vanno eseguite nel presupposto che ci sia una continuità aziendale e quindi si esclude ogni ipotesi di liquidazione o cessione.
3. Principio Della Competenza Economica
Richiama l’operazione della correlazione tra costi e ricavi, in base alla quale il reddito va determinato attribuendo i costi e ricavi dell’esercizio in cui si riferiscono economicamente e non a quello in cui hanno avuto la loro manifestazione finanziaria.
4. Principio Della Valutazione Separata
Questo principio esige che, se in una voce sono inclusi elementi eterogenei, si adottino criteri di valutazione differenti.
5. Principio Della Costanza Dei Criteri Di Valutazione
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Questo principio mira a limitare le possibilità di “manovre” da parte dei redattori del bilancio sulle valutazioni, e ad assicurare le condizioni per il confronto dei bilanci nel tempo. Soltanto in casi eccezionali si può cambiare criterio di valutazione, ma dandone spiegazione e motivo nella nota integrativa.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono schemi a struttura obbligatoria, nel senso che, in essi, le varie voci devono essere iscritte separatamente e nell’ordine prefissato contenuto nel Codice Civile negli articoli 2424 e 2425.
Gli schemi obbligatori si applicano a tutte le società di capitali, con l’eccezione di quelle che svolgono particolari attività(banche, società assicurative,ecc.), che hanno dei modelli specifici di bilancio.
Le poste contenute nei prospetti contabili civilistici si sviluppano in quattro livelli, i quali sono individuati da :
• Lettere maiuscole, che rappresentano macroclassi o raggruppamenti;
• Numeri romani, che esprimono le classi in cui si suddividono le macroclassi;
• Numeri arabi, che identificano le voci in cui si suddividono le classi;
• Lettere minuscole, che si riferiscono alle sottovoci in cui si suddividono le voci.
Inoltre, entrambi i prospetti contabili del bilancio vanno redatti a stati comparati, indicando per ogni voce l’importo relativo all’anno precedente , in modo da assicurare la comparabilità dei bilanci del tempo.

Struttura dello Stato Patrimoniale

Attivo
Passivo
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni Immateriali
II Immobilizzazioni Materiali
III Immobilizzazioni finanziarie
C Attivo Circolante
I Rimanenze
II Crediti
III Attività Finanziarie
IV Disponibilità Liquide
D Ratei e Risconti
A Patrimonio Netto
B Fondi per rischi e oneri
C Trattamento di lavoro subordinato
D Debiti
E Ratei e Risconti

Art. 2424 : Stato Patrimoniale

•Forma : Sezioni contrapposte
•Struttura : Attività e Passività

Le attività sono risorse economiche possedute dall'azienda e dalle quali ci si attende un beneficio futuro.
Le passivita, invece, vengono intese come debiti nei confronti di terzi, fonti di finanziamento e diritti dei creditori nei confronti delle attività

Lo Stato Patrimoniale prevede 4 macroclassi per l’attivo e 5 macroclassi per il passivo.
- Attivo : si utilizza il criterio della destinazione economica;
- Nelle immobilizzazioni rientrano gli impegni in fattori produttivi o elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
- Nell’attivo circolante appartengono gli investimenti in fattori destinati ad essere utilizzati o venduti entro l’esercizio futuro.
- Passivo: criterio e origine delle fonti di finanziamento. - Il capitale proprio rappresenta i mezzi propri dell’azienda, mentre le altre macroclassi rappresentano i mezzi di terzi.
I valori dell’attivo patrimoniale devono essere iscritti al netto dei rispettivi fondi rettificativi (fondo ammortamento e fondo svalutazione);

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite di:
-natura determinata;
-esistenza certa;
-esistenza probabile.

• Nell’attivo e nel passivo ci sono delle distinzioni tra le scadenze:
-Attivo:
Immobilizzazioni Finanziarie: bisogna dare distinzione agli importi esigibili entro l’esercizio successivo;
Crediti: bisogna dare distinzione agli importi esigibili oltre l’esercizio successivo;
-Passivo:
Debiti: bisogna dare distinzione agli importi da remunerare oltre l’esercizio futuro.

Struttura del Conto Economico

A Valore della Produzione
B Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione(A-B)
C Proventi e oneri finanziari
D Rettifiche di valore di attività finanziarie
E Proventi e Oneri Straordinari
Risultato Prima Delle Imposte
Imposte sul reddito prima delle imposte
Utile o perdita dell’esercizio


Art. 2425 : Conto Economico

•Forma: Scalare
•Struttura: Al Valore e Costo Della Produzione

Configurazione a valore e costi della produzione ottenuta con costi classificati per natura, ossia secondo l’origine. Il valore della produzione ottenuto nell’esercizio deriva dalla somma algebrica dei ricavi di vendita e delle variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze di semilavorati, prodotti in lavorazione o di prodotti finiti, in cui vanno aggiunti gli incrementi per lavori interni.
I costi della produzione comprendono tutti i costi che si riferiscono alla realizzazione della produzione, classificati per natura. Questi costi includono i costi delle materie prime, sussidiarie ecc. nonché i costi per il personale, per i servizi, ammortamenti e svalutazioni.
Inoltre per trasformare i costi di acquisizione delle materie prime nel valore dei corrispondenti consumi, è previsto l’inserimento della variazione delle rimanenze. In particolare:
-L’incremento dovrà essere sottratto, in quanto un aumento di materie in rimanenza significa che i consumi sono stati inferiori agli acquisti;
-Il decremento dovrà essere sommato ai costi, in quanto una diminuzione di materie in rimanenza è segno che i consumi hanno superato gli acquisti.
In armonia col principio della chiarezza, i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere esposti al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.

Art. 2426: Criteri di valutazione
L’art. 2426 del Codice Civile detta i criteri di valutazione per la formazione del bilancio. In linea generale, si può dire che i criteri di valutazione prescritti dal legislatore sono il presupposto per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.
•Immobilizzazioni: le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto o produzione e sono sistematicamente ammortizzate sulla base della residua capacità di utilizzazione.
- Acquisto: Costo + Costi Accessori(installazione, collaudo,trasporti);
- Produzione: Costo Di Produzione + Quota ragionevolmente imputabile.
•Rimanenze: sono iscritte al costo di acquisto o di produzione(calcolato come le immobilizzazioni tramite l’uso di : CMP, LIFO, FIFO). Il metodo è a nostra scelta l’importante è che non venga cambiato nel corso degli anni (secondo il principio di costanza).
Inoltre le rimanenze possono essere iscritte al valore di realizzazione se però questo è minore del costo(principio di prudenza).
•Crediti: sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione (che si presume di incassare alla scadenza). Dovremo allora:
-Effettuare una svalutazione specifica( se si ha la sicurezza che un credito con un certo cliente non verrà incassato);
- Effettuare una svalutazione generica(se si ha la sicurezza che una certa percentuale di credito con un cliente non verrà incassata).
•Costi di ampliamento: (impianto, ricerca, sviluppo e pubblicità) devono essere ammortizzate in un periodo non superiore ai cinque anni.
Se non si è ancora ammortizzato un costo quando si calcola l’utile dopo aver accantonato le riserve, bisognerà accantonare questo costo.
•Avviamento: può essere iscritto in bilancio solo se è stato acquistato a titolo oneroso. Deve essere ammortizzato entro 5 anni.
•Disaggio su prestiti: deve essere iscritto nell’attivo la quota di ammortamento per il periodo della durata del prestito.

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